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Circolari e Comunicazioni
CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia
Il C.N. Geologi nella seduta del 2 dicembre 1997, visto, il testo delle "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia" congiuntamente elaborato con gli Ordini Regionali, preso atto delle deliberazioni di approvazione del predetto testo da parte di tutti gli Ordini Regionali, approva, con deliberazione n° 121/97 le Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione di geologo in Italia di seguito riportate, rendendole immediatamente applicabili su tutto il territorio nazionale; ne decide la diffusione a mezzo circolare e successiva pubblicazione sulla stampa di categoria.Principi generali
1. La professione del geologo è di preminente interesse pubblico e deve essere esercitata nel rigoroso rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente regolamento di etica professionale.
2. I principi deontologici si individuano e precisano in quelli di correttezza e decoro professionale, di Colleganza, di riservatezza e di informativa.
3. Le presenti norme si applicano per il geologo libero professionista che esplica l'attività professionale in maniera continuativa oppure saltuaria e per il geologo pubblico dipendente o privato iscritto all'Albo in quanto autorizzato dall'Ente di appartenenza ad esercitare singoli atti di libera professione.
4. Il geologo è tenuto a perfezionare ed aggiornare la sua preparazione professionale e deve assumere solo gli incarichi che ritiene di essere in grado di svolgere, singolarmente o in collaborazione.
5. Al geologo è vietato sottoscrivere relazioni unitamente a persone non iscritte. Nel caso di prestazioni professionali prestate in gruppo o in forma collegiale, anche con appartenenti ad altre professioni, devono essere specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità di ciascun appartenente al gruppo o collegio, sin dall'origine.Rapporti con l'Ordine Professionale
6. È dovere di ogni geologo collaborare con il Consiglio dell'Ordine. Conseguentemente, ove richiestone e/o convocato, deve presentarsi e fornire i chiarimenti ed i documenti che gli venissero richiesti.
7. Gli iscritti all'Albo o all'Elenco Speciale sono tenuti ad osservare tutti i provvedimenti emanati dal Consiglio dell'Ordine istituzionalmente preposto.
8. Il geologo dipendente iscritto all'Albo Professionale cui sia concesso di svolgere in via saltuaria e previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza atti di libera professione, deve preventivamente comunicare all'Ordine il tipo di incarico ricevuto con gli estremi dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza.Rapporti con i colleghi
9. Ogni geologo iscritto all'Albo e all'Elenco Speciale ha il dovere di comportarsi con i colleghi con la massima lealtà e correttezza, in particolare evitando di diffondere notizie atte a determinarne il discredito, pur rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto di critica ed un diverso convincimento. Quando ha motivate riserve sul comportamento di un Collega deve informarne l'Ordine di appartenenza di quest'ultimo.
10. Il geologo non deve tentare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o stiano per ottenerli. Qualora sia chiamato alla sostituzione, deve accertare che l'incarico sia stato formalmente revocato e deve darne informazione al Collega.
11. Il geologo che intenda promuovere azione giudiziale contro un Collega per motivi professionali, deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.
12. Quando nell'espletamento dell'incarico ricevuto il geologo utilizza in tutto o in parte un elaborato altrui, è tenuto a citarne la fonte ed a chiederne nei casi previsti l'autorizzazione. Né può indicare come propria una prestazione eseguita in collaborazione con altri, senza indicarne i nomi e le mansioni da loro svolte.
13. Il geologo deve esporre le sue qualifiche in modo chiaro ed inequivocabile su carta intestata, targhe, timbri, rubriche di ogni genere etc., specificando l'esatto valore di ogni titolo. Se allo studio, associato o no, viene data una denominazione convenzionale, alla stessa devono seguire i nomi e cognomi dei componenti con le relative e precise qualifiche professionali.Rapporti con i committenti
14. Il rapporto con il Committente impone al geologo un comportamento improntato alla massima chiarezza, lealtà e correttezza. Interventi professionali, in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali (ditta regolarmente iscritta negli elenchi delle imprese), dovranno essere mantenuti distinti in modo che la committenza abbia ben chiaro le prestazioni: quella professionale soggetta alle vigenti Norme deontologiche e quella imprenditoriale rispettosa delle proprie Normative.
15. Il geologo è tenuto al segreto professionale quindi non può, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali. Nell'espletamento dell'incarico deve tutelare nel miglior modo l'interesse del Committente purchè non contrasti con l'interesse e la sicurezza pubblica e non deve subire passivamente la volontà del Committente quando questa sia in contrasto con il prestigio, la dignità o il decoro del geologo stesso e/o della categoria.
16. Il geologo è tenuto all'osservanza di quanto stabilito dalla tariffa professionale e non può derogare dai minimi in essa indicati se non per disposizioni di legge.
17. Il geologo può recedere dall'incarico anche in corso d'opera per giusta causa, ma senza danneggiare il Committente nè i Colleghi in caso di prestazione collegiale.Rapporti con il territorio
18. Il geologo, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l'ambiente, deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco energetico.Norme relative a concorsi e commissioni
19. Il geologo non dovrà partecipare a concorsi per opere pubbliche o private quando le condizioni del bando siano dichiarate inaccettabili dall'Ordine competente e quando contrarie alla deontologia professionale e/o non compatibili con le normative nazionali o internazionali vigenti.
20. Il geologo, che sia stato chiamato a far parte della Commissione giudicatrice di un concorso, è tenuto ad osservare ed a fare osservare le presenti norme e, in caso di infrazioni, a darne immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine della Regione in cui si svolge il concorso oltre che della Regione di appartenenza.
21. Il geologo che sia stato eletto o designato a far parte a qualsiasi titolo di Commissione giudicatrice o che sia stato prescelto dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, è tenuto a tutelare e promuovere tutte le iniziative per l'inserimento dell'attività professionale nonchè ad osservare le presenti norme, le disposizioni e le direttive che lo stesso Ordine di appartenenza dovesse impartire nell'interesse della categoria professionale. Lo stesso è inoltre tenuto ad informare tempestivamente l'Ordine quando viene a conoscenza di fatti che possano ledere la categoria.
22. Il geologo membro di Commissioni Edilizie, Commissioni Edilizie integrate o Commissioni Urbanistiche deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività, in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine; in particolare è considerato comportamento gravemente scorretto quello di sollecitare incarichi professionali da terzi per pratiche soggette a concessione o ad autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente che lo ha nominato.23. Le presenti norme hanno valenza nazionale.